CODICE ETICO

MARCO VITI FARMACEUTICI

PREMESSA

Con l’attività di redazione del presente Codice Etico, promossa dal nostro Direttivo, Marco Viti ha riflettuto sui comportamenti attesi per promuovere una cultura aziendale basata su valori di integrità, rispetto e trasparenza. 
Il Codice Etico rappresenta infatti uno strumento fondamentale per guidare ogni azione e decisione, sia interna che verso l'esterno, e per garantire che tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti e i terzi, operino con i medesimi principi. 
Ci impegniamo a diffondere e rendere accessibile il Codice a tutti i nostri dipendenti, collaboratori e partner esterni, assicurando che ciascuno comprenda e adotti i principi in esso contenuti. Vogliamo promuovere una continua riflessione etica, che potrà comportare un aggiornamento periodico del documento, affinché i valori di responsabilità, rispetto e onestà siano sempre al centro delle azioni quotidiane. 

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OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E SEGNALAZIONI

Il compito di valutare la concreta idoneità del Codice Etico, di verificarne l’attuazione e l’osservanza è affidato al “Garante del Codice Etico”. Tale Garante del Codice Etico opera in piena autonomia e indipendenza, riferendo periodicamente all’Amministratore Delegato in merito alle segnalazioni ricevute, alle verifiche svolte e all’esito delle stesse, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti.
Il Personale della Società destinatario del presente Codice Etico ha l’obbligo di segnalare comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del presente Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza.
È altresì facoltà dei Soggetti Terzi (es. professionisti esterni, partner, fornitori, società di somministrazione e, in generale, coloro che hanno rapporti con la Società) di effettuare tali segnalazioni.

Le segnalazioni vanno rivolte al Garante del Codice Etico unitamente a tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti per l’esercizio delle sue funzioni. 
In ogni caso, si precisa che saranno oggetto di verifiche soltanto le segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e non di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. Tale valutazione è demandata al Garante del Codice Etico.
La Società ha istituito il seguente canale di comunicazione delle segnalazioni atto a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante:


https://marcoviti.whistleblowing.it/#/
 

Le segnalazioni possono essere infatti effettuate anche in forma anonima, ovverosia non riportare l’identità del segnalante, né consentire di poterla ricostruire o reperire.
Il Garante del Codice Etico verifica, in primo luogo, se la segnalazione rientra nel proprio ambito di competenza; qualora valuti che la segnalazione non rientri nelle proprie competenze, il Garante del Codice Etico procederà all'archiviazione della segnalazione informandone il segnalante - se noto.
Se la segnalazione è ritenuta ammissibile, il Garante del Codice Etico procede con l’attività istruttoria avvalendosi, se necessario e a seconda dell’oggetto della segnalazione, delle strutture interne della Società per i necessari approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Il Garante del Codice Etico può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima.

Il segnalante, se noto, potrà essere informato sull’esito conclusivo dell’istruttoria da parte del Garante del Codice Etico.
Si precisa che nessuna conseguenza negativa potrà nascere da segnalazioni effettuate in buona fede, anche qualora risultassero infondate. Costituisce invece violazione del Codice Etico la presentazione di segnalazioni dolosamente false o gravemente infondate. 
La Società tutela, infatti, colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Ai fini del presente documento, sono da considerarsi in mala fede le segnalazioni effettuate con la consapevolezza della loro mancanza di fondamento e con l’intenzione di danneggiare altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo, dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, etc.). La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata ogni responsabilità disciplinare, civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede.

Qualora il Garante del Codice Etico ritenga di riscontrare elementi tali da far emergere la mala fede della segnalazione, considera ogni azione utile al fine di permettere alla Società ogni valutazione sull’attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori.
Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

La Società adotta misure tecniche ed organizzative idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione. In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte del Garante del Codice Etico e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – “GDPR”).
Si precisa che tutti i soggetti aziendali coinvolti nella trattazione delle segnalazioni sono tenuti ad assicurare l’assoluta riservatezza sul contenuto delle stesse e sull’identità del segnalante, ove noto; in particolare, è espressamente vietato comunicare o fornire all’eventuale segnalato indicazioni sull’identità del segnalante.
Le tutele operanti per il segnalante verranno garantite solo in caso di segnalazioni presentate da soggetti chiaramente identificatisi (ovverosia non anonimi).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e le informazioni fornite nell'ambito della procedura di segnalazione saranno trattati per gestire e dare seguito alla segnalazione, nonché indagare le eventuali condotte segnalate e adottare le misure necessarie in conformità con la legge applicabile, inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per maggiori informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali inclusi nella segnalazione e raccolti durante la procedura, vi invitiamo a consultare le informative per il trattamento dei dati dei segnalanti, segnalati o di altri soggetti terzi coinvolti disponibili sulla presente pagina.

INFORMATIVE

Prima di proseguire, ti invitiamo a leggere le informative sul trattamento dei dati del segnalante e del soggetto segnalato, nonché di eventuali terzi coinvolti nella condotta segnalata disponibili ai seguenti link:

Informativa privacy segnalante

Informativa privacy segnalati terzi